14 Settembre 2010
Ricordiamo agli operatori del commercio che con il D.A. n.1750 del 24/06/2010 l’Assessore Regionale alle attività produttive ha decretato che “Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo dell’anno 2010 possono essere effettuate dal primo sabato del mese di luglio al 15 settembre.”
Appare opportuno ricordare che ai sensi della LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 9 pubblicata sulla G.U.R.S. 30 marzo 1996, n. 14 recante “Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni” all’ Art. 11 che disciplina le Sanzioni recita:
” Chiunque violi le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa, erogata dal sindaco, consistente nel pagamento di una somma da lire 2.500.000 a lire 7.500.000; nel caso di recidiva l’importo delle sanzioni è raddoppiato per la prima volta e triplicato per le successive. A partire dalla seconda recidiva si applica la sanzione massima.”
Invitiamo, al fine di evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste a rispettare la norma prime citata