Chiarimenti sulle disposizioni previste dal DPCM dell’11 marzo 2020

Per aggiornamenti e chiarimenti in tempo reale consultare le Faq sul sito del Governo

Il Presidente del Consiglio, considerato  l’evolversi  della   situazione   epidemiologica,  il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento  dei casi sul territorio nazionale ha ritenuto necessario  adottare,  sull’intero  territorio  nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ha, dunque, decretato, in data 11 marzo, l’adozione, sull’intero territorio nazionale, di alcune misure.

Per aggiornamenti e chiarimenti consultare le Faq pubblicate sul sito del Governo cliccando QUI:

NEGOZI – sono sospese le  attività commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate  (vedi elenco qui sotto)  sia  nell’ambito  degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell’ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette  attività.

Attività che possono rimanere aperte: 

Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari vari, Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer e periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Farmacie; Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l’igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento; Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato per televisione; Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Ciò vuol dire che le attività di commercio al dettaglio elencate in possono rimanere aperte, qualunque sia la dimensione e anche se svolte all’interno dei centri commerciali, alla sola condizione che l’accesso del pubblico venga limitato (con modalità la cui scelta viene lasciata ai titolari) alle sole attività consentite. Restano ferme le norme di cautela che impongono la distanza di un metro.

FESTIVI E PREFESTIVI. Il nuovo DPCM non fa riferimento ad obblighi di chiusura festivi e prefestivi previsti dai DPCM dell’8 e del 9 marzo, per cui ne risulta che gli obblighi stabiliti nei precedenti decreti, che comportavano la chiusura nelle menzionate giornate per medie e grandi strutture e per i centri commerciali, tranne che per gli esercizi di vendita di alimentari, lasciando dubbi consistenti sulle attività miste alimentari/non alimentari, non valgono più qualora tali attività corrispondano a quelle indicate nell’allegato 1 (scorrere fondo pagina)

MERCATI – chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attività svolta,  i mercati, salvo le attività  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. L’attività commerciale nei mercati è dunque sempre consentita, anche nei giorni festivi e prefestivi, ma solo per la vendita di prodotti alimentari. Ovviamente rimangono ferme le norme di cautela, relative al rispetto della distanza di un metro. Va sottolineato che vi sono ordinanze di Sindaci che chiudono comunque i mercati per l’impossibilità di far rispettare tali norme.

ATTIVITA’ PROMISCUE. Considerato quanto detto a proposito degli esercizi commerciali al dettaglio, si ritiene che in caso di attività promiscue quelle consentite potranno essere svolte a condizione che l’accesso del pubblico venga limitato (con modalità la cui scelta viene lasciata ai titolari) alle sole attività consentite. Un bar/tabacchi dunque potrà tenere aperto per la parte della rivendita di generi di monopolio, chiudendo la parte somministrazione alimenti e bevande. E, d’altra parte, ciò è stato chiarito dall’Amministrazione dei Monopoli. Vista la previsione che ammette l’apertura dei servizi finanziari e bancari, si ritiene inoltre che servizi analoghi offerti da tabaccherie ed edicole (pagamento contravvenzioni, bollette) siano legittimati a rimanere attivi.

GIOCHI E SCOMMESSE – all’interno delle rivendite  il nuovo decreto non si esprime, per cui non pare esse debbano intendersi vietate. Si attendono specifiche dalla Protezione civile.
I precedenti decreti prevedevano la chiusura di sale giochi e sale bingo. Il nuovo DPCM nulla dice in proposito, ma si ritiene che l’apertura di tali esercizi dovrebbe risultare incompatibile con le logiche del nuovo decreto. Anche qui si attendono chiarimenti.

SERVIZI DI RISTORAZIONE – sospese le attività (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Le attività di ristorazione vietate sono quelle che normalmente vengono svolte in locali aperti al pubblico, per cui si ritiene che il divieto coinvolga pubblici esercizi (ristoranti, bar, pub), esercizi in cui è normalmente permesso il consumo sul posto (esercizi di vicinato, panifici, ovviamente per la parte inerente il consumo sul posto, mentre la vendita è ammessa). Trattasi di un divieto assoluto, che riguarda qualsiasi orario della giornata.

VENDITA PER ASPORTO – Il DPCM non si esprime sulla vendita per asporto dei propri prodotti da parte degli artigiani, in pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie. D’altra parte vengono menzionate tra gli esercizi vietati le gelaterie e le pasticcerie, senza fare riferimento alla qualifica di pubblico esercizio o attività artigiana, per cui pare potersi interpretare che il divieto coinvolga anche tali attività. In proposito si attendono però indicazioni chiare da parte della Protezione civile.

CONSEGNA A DOMICILIO – consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attività  di confezionamento e di trasporto.

Nulla viene esplicitato sulla possibilità di vendita per asporto dei prodotti preparati all’interno degli esercizi di somministrazione, obbligati alla chiusura al pubblico. In proposito sarà rivolto apposito quesito alla Protezione civile, per capire se tali esercizi possano vendere i piatti e i prodotti preparati nelle cucine solo a domicilio o anche per asporto in loco.

NELLE AREE DI RIFORNIMENTO CARBURANTE, AEROPORTI, STAZIONI E OSPEDALI – restano aperti  gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti  nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie,  aeroportuali, lacustri  e  negli  ospedali  garantendo  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di un metro.

MENSE E CATERING – restano esclusi dal divieto inoltre le mense  ed il catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro.

Sembra di poter desumere che la somministrazione a favore degli alloggiati nelle attività ricettive (che non si ritiene siano coinvolte dai divieti, esplicando un’indubbia utilità a servizio delle persone che si spostano per motivi di lavoro o salute) sia consentita, anche se si attendono chiarimenti in proposito dalla Protezione civile.

SERVIZI ALLA PERSONA – PARRUCCHIERI ESTETISTE E BARBIERI – sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse

AGENZIE VIAGGIO – rimangono dubbi  circa la possibilità di gestire gli esercizi fisici delle agenzie di viaggio, per la parte relativa all’acquisto di titoli di viaggio per le esigenze di spostamento nei casi in cui esso sia possibile. Sul punto verrà rivolto quesito al Dipartimento della Protezione civile.

SERVIZI BANCARI FINANZIARI E ASSICURATIVI – restano    garantiti,    nel    rispetto    delle     norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonché   l’attività  del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi.

TRASPORTO PUBBLICO – il Presidente della Regione  può  disporre  la programmazione del  servizio  erogato  dalle  Aziende  del  Trasporto pubblico locale, anche non di linea,  finalizzata  alla  riduzione  e alla soppressione dei servizi in relazione agli  interventi  sanitari necessari per contenere  l’emergenza  coronavirus  sulla  base  delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi essenziali. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro della salute,  può disporre,  al  fine  di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di  trasporto  ferroviario,  aereo  e  marittimo,  sulla  base  delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi essenziali.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma  1,  lettera  e), del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività  strettamente  funzionali  alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano  lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative  in  forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli  accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a 23 della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e  individuano  le  attività indifferibili da rendere in presenza.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROFESSIONALI – viene raccomandato che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  delle  imprese  di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere  svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c)  siano  sospese  le  attività dei  reparti  aziendali  non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;

ATTIVITÀ PRODUTTIVE  – il decreto raccomanda  altresì che siano limitati al massimo gli  spostamenti  all’interno  dei  siti  e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

Si  favoriscono, limitatamente  alle  attività produttive,  intese  tra organizzazioni datoriali e sindacali, in relazione a quanto sopra disposto.

Per tutte le attività  non  sospese  si  invita  al  massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Tali disposizioni di cui al decreto hanno effetto dalla data del 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020.

 

 

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