Equitalia, novanta giorni di tempo per accedere alla rottamazione

Per chi rateizza ultimo versamento a marzo 2018. Il testo integrale del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

I contribuenti hanno tempo fino al 24 gennaio 2017  per aderire alla ‘rottamazione’ delle cartelle Equitalia, che permette di estinguere il debito senza pagarne le sanzioni. L’agente della riscossione, invece, potrà arrivare fino al XX per comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’accettazione della loro adesione. Da quel momento, il contribuente potrà procedere alla rottamazione delle cartelle, in un’unica soluzione o con un massimo di quattro rate, di cui la terza entro il 15 dicembre 2017 e la quarta entro il 15 marzo 2018.

Sono queste le tempistiche stabilite dal testo del decreto legge ‘fiscale’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale (ed entrato in vigore) il 24 ottobre 2016. Di seguito, il testo completo del provvedimento, da convertire in legge ordinaria con eventuali modificazioni entro il prossimo 24 dicembre 2016, recante alcune disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, con particolare attenzione tra l’altro alla sostituzione di Equitalia con Ag. Entrate Riscossione  dal luglio 2017, nonché alla possibilità per i debitori – in ordine ai carichi inclusi in ruoli e affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015 – di estinguere il debito al netto di sanzioni e di interessi di mora ex art. 30 DPR n. 602/73 e ss.

Data Scadenza
24 ottobre 2016 Entrata in vigore del decreto fiscale (DL 193-22 ottobre 2016)
23 gennaio 2017 Termine per l’adesione alla rottamazione delle cartelle da parte dei contribuenti
24 maggio 2017 Termine per l’accettazione delle adesioni da parte dell’agente di riscossione
15 dicembre 2017 Scadenza versamento terza rata
15 marzo 2018 Scandenza versamento quarta e ultima rata

Di seguito il testo completo del decreto legge.

DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 

Disposizioni urgenti in materia fiscale e  per  il  finanziamento  di

esigenze indifferibili. (16G00209)

 

(GU n.249 del 24-10-2016)

 

Vigente al: 24-10-2016

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive

modificazioni;

  Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza per le  esigenze  di

finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e  contribuente

di ottimizzare l’attivita’ di riscossione adottando disposizioni  per

la  soppressione  di  Equitalia  e  per   adeguare   l’organizzazione

dell’Agenzia delle entrate anche al fine di garantire  l’effettivita’

del gettito delle entrate e l’incremento del livello  di  adempimento

spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di  cui  all’articolo

4, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento  dell’Unione  europea

(TFUE), e all’articolo 81, comma 1, della Costituzione;

  Tenuto conto altresi’, per le misure da adottare  per  le  predette

urgenti   finalita’,   del   contenuto   del   rapporto   Italia    -

Amministrazione fiscale dell’organizzazione per la cooperazione e  lo

sviluppo  economico  (OCSE),  pubblico  il  19  luglio  2016  e,   in

particolare, del capitolo 6, rubricato  «riscossione  coattiva  delle

imposte: problemi specifici identificati»;

  Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza  di  riaprire  i

termini della  procedura  di  collaborazione  volontaria  nonche’  di

prevedere misure di contrasto all’evasione fiscale;

  Considerata la straordinaria necessita’  ed  urgenza  di  procedere

alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti  tributari  che

risultino di scarsa utilita’ all’amministrazione finanziaria ai  fini

dell’attivita’  di  controllo  o  di  accertamento,  o  comunque  non

conformi al principio di proporzionalita’;

  Considerata la straordinaria necessita’  ed  urgenza  di  prevedere

misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 15 ottobre 2016;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro dell’economia e delle finanze;

                                Emana

                      il seguente decreto-legge:

                                Capo I
Misure urgenti in materia di riscossione

                               Art. 1

                      Soppressione di Equitalia

  1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa’ del Gruppo  Equitalia

sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro  delle

imprese ed estinte,  senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di

liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’

fatto divieto alle societa’ di cui al presente  comma  di  effettuare

assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia

tipologia contrattuale.

  2. Dalla data  di  cui  al  comma  1,  l’esercizio  delle  funzioni

relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma  1,

del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  riattribuito

all’Agenzia  delle  entrate  di  cui  all’articolo  62  del   decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ svolto  dall’ente  strumentale

di cui al comma 3.

  3. Al fine di garantire la continuita’  e  la  funzionalita’  delle

attivita’ di riscossione, e’ istituito un  ente  pubblico  economico,

denominato    «Agenzia    delle    entrate-Riscossione»    sottoposto

all’indirizzo e alla vigilanza del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare  costantemente

l’attivita’ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo  principi

di trasparenza e pubblicita’. L’ente subentra, a  titolo  universale,

nei rapporti giuridici attivi e  passivi,  anche  processuali,  delle

societa’ del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica

di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di

cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del  Presidente

della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.  L’ente  ha  autonomia

organizzativa,   patrimoniale,   contabile   e   di   gestione.    Ne

costituiscono organi il presidente, il  comitato  di  gestione  e  il

collegio dei revisori dei conti.

  4. Il comitato di gestione e’ composto dal  direttore  dell’Agenzia

delle entrate in qualita’ di Presidente dell’ente e da due componenti

nominati dall’Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai  componenti

del comitato di gestione non  spetta  alcun  compenso,  indennita’  o

rimborso spese.

  5. Lo statuto e’ approvato con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.

Lo statuto disciplina le  funzioni  e  le  competenze  degli  organi,

indica le entrate dell’ente,  stabilendo  i  criteri  concernenti  la

determinazione dei corrispettivi per i servizi  prestati  a  soggetti

pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali,  al  fine  di

garantire  l’equilibrio  economico-finanziario   dell’attivita’.   Lo

statuto disciplina i casi  e  le  procedure,  anche  telematiche,  di

consultazione pubblica sugli atti  di  rilevanza  generale,  altresi’

promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati.  Il  comitato

di gestione, su proposta del presidente, delibera le  modifiche  allo

statuto  e  gli  atti  di   carattere   generale   che   disciplinano

l’organizzazione e il funzionamento dell’ente, i bilanci preventivi e

consuntivi, i piani aziendali e le spese che  impegnano  il  bilancio

dell’ente per importi superiori al limite fissato dallo  statuto.  Il

comitato di gestione delibera altresi’  il  piano  triennale  per  la

razionalizzazione delle attivita’ di riscossione e gli interventi  di

incremento dell’efficienza  organizzativa  ed  economica  finalizzata

alla riduzione delle spese di gestione e di personale.  L’ente  opera

nel rispetto dei principi di legalita’ e imparzialita’,  con  criteri

di efficienza gestionale, economicita’  dell’attivita’  ed  efficacia

dell’azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell’atto di

cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli  obiettivi

stessi, dell’attivita’ svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a

carattere generale indicati nell’atto aggiuntivo di cui al comma  13,

e al piano triennale per  la  razionalizzazione  delle  attivita’  di

riscossione si applica l’articolo 60 del decreto legislativo  n.  300

del 1999.

  6. Salvo quanto previsto  dal  presente  decreto,  l’Agenzia  delle

entrate-Riscossione e’ sottoposta alle disposizioni del codice civile

e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini

dello  svolgimento  della  propria  attivita’   e’   autorizzata   ad

utilizzare anticipazioni di cassa.

  7.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall’articolo  9  del   decreto

legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l’anno 2017, sono validi i

costi determinati, approvati e pubblicati  da  Equitalia  S.p.A.,  ai

sensi del citato articolo 9.

  8.   L’Ente   e’   autorizzato   ad   avvalersi   del    patrocinio

dell’Avvocatura dello  Stato  competente  per  territorio,  ai  sensi

dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611.  L’ente

puo’ stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri  dipendenti

davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano  in

rilievo questioni di massima o aventi  notevoli  riflessi  economici,

l’Avvocatura dello Stato competente per territorio,  sentito  l’ente,

assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei

giudizi davanti alle commissioni tributarie  continua  ad  applicarsi

l’articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.

546 e successive modificazioni.

  9. Tenuto conto della specificita’  delle  funzioni  proprie  della

riscossione fiscale e delle competenze tecniche  necessarie  al  loro

svolgimento,  per  assicurarle  senza  soluzione  di  continuita’,  a

decorrere dalla data di cui al comma 1 il  personale  delle  societa’

del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato,

in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,

senza soluzione di continuita’ e  con  la  garanzia  della  posizione

giuridica ed economica  maturata  alla  data  del  trasferimento,  e’

trasferito all’ente pubblico economico di  cui  al  comma  3,  previo

superamento di apposita  procedura  di  selezione  e  verifica  delle

competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicita’  e

imparzialita’. A tale personale si applica l’articolo 2112,  primo  e

terzo comma, del codice civile.

  10. A far data dall’entrata in vigore della  legge  di  conversione

del  presente  decreto,  il  personale  delle  societa’  del   Gruppo

Equitalia  proveniente  da   altre   amministrazioni   pubbliche   e’

ricollocato nella posizione  economica  e  giuridica  originariamente

posseduta nell’amministrazione  pubblica  di  provenienza  la  quale,

prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento

di detto personale, mediante l’utilizzo delle procedure di  mobilita’

di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e  nel

rispetto dei vincoli in materia di finanza  pubblica  e  contenimento

delle spese di personale. Il riassorbimento puo’ essere disposto solo

nei   limiti   dei   posti   vacanti   nelle   dotazioni    organiche

dell’amministrazione  interessata  e   nell’ambito   delle   facolta’

assunzionali disponibili.  Nel  caso  di  indisponibilita’  di  posti

vacanti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza,

tale personale puo’  essere  ricollocato,  previa  intesa,  ad  altra

pubblica amministrazione con carenze di  organico,  anche  in  deroga

alle vigenti  disposizioni  in  materia  di  mobilita’  e,  comunque,

nell’ambito  delle  facolta’   assunzionali   delle   amministrazioni

interessate.

  11. Entro la data di cui al comma 1:

  a) l’Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le  azioni

di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del

citato decreto-legge n. 203 del  2005,  e  successive  modificazioni,

dall’Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito  di  tale

acquisto e in proporzione  alla  partecipazione  societaria  detenuta

alla  data  dello  stesso  acquisto,  si  trasferisce  in   capo   al

cessionario l’obbligo di versamento delle somme  da  corrispondere  a

qualunque titolo, in conseguenza dell’attivita’ di riscossione svolta

fino a tale data;

  b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute  da  Equitalia

S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al  Ministero  dell’economia  e

delle finanze;

  c) gli organi societari delle societa’ di cui al comma 1 deliberano

i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge,  che

sono trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’economia e  delle

finanze. Ai componenti degli organi  delle  societa’  soppresse  sono

corrisposti compensi, indennita’ ed altri emolumenti solo  fino  alla

data di soppressione. Per  gli  adempimenti  successivi  relativi  al

presente comma, ai predetti  componenti  spetta  esclusivamente,  ove

dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura  prevista  dal

rispettivo ordinamento.

  12. Le operazioni di cui al comma 11  sono  esenti  da  imposizione

fiscale.

  13. Il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e  il  direttore

dell’Agenzia   delle   entrate,   presidente   dell’ente,   stipulano

annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di  cui  all’articolo

59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:

  a) i servizi dovuti;

  b) le risorse disponibili;

  c) le strategie per  la  riscossione  dei  crediti  tributari,  con

particolare riferimento alla definizione delle priorita’, mediante un

approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;

  d)  gli  obiettivi  quantitativi  da  raggiungere  in  termini   di

economicita’ della gestione, soddisfazione  dei  contribuenti  per  i

servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse,  anche

mediante azioni di prevenzione e contrasto dell’evasione ed  elusione

fiscale;

  e) gli indicatori e le  modalita’  di  verifica  del  conseguimento

degli obiettivi di cui alla lettera d);

  f) le  modalita’  di  vigilanza  sull’operato  dell’ente  da  parte

dell’agenzia, anche in relazione  alla  garanzia  della  trasparenza,

dell’imparzialita’ e della correttezza nell’applicazione delle norme,

con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;

  g) la gestione  della  funzione  della  riscossione  con  modalita’

organizzative flessibili,  che  tengano  conto  della  necessita’  di

specializzazioni tecnico-professionali, mediante  raggruppamenti  per

tipologia  di  contribuenti,  ovvero  sulla  base  di  altri  criteri

oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad  ottimizzare  il

risultato economico della medesima riscossione;

  h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad

evitare aggravi moratori per i  contribuenti,  ed  a  migliorarne  il

rapporto con l’amministrazione fiscale, in attuazione della legge  27

luglio 2000, n. 212.

  14. Costituisce risultato particolarmente negativo della  gestione,

ai sensi dell’articolo 69, comma 1, del decreto  legislativo  n.  300

del 1999, il mancato raggiungimento, da parte  dell’ente  di  cui  al

comma 3, degli obiettivi stabiliti nell’atto  aggiuntivo  di  cui  al

comma 13, e non attribuibili a fattori  eccezionali  o  comunque  non

tempestivamente segnalati al Ministero dell’economia e delle finanze,

per consentire l’adozione dei necessari correttivi.

  15. Fino alla data di cui all’articolo 1, comma 1,  l’attivita’  di

riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede  di  prima

applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, l’Amministratore delegato di Equitalia S.p.A.

e’ nominato commissario straordinario per  l’adozione  dello  statuto

dell’ente di cui al comma 3, secondo le modalita’ di cui al comma 5 e

per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.

  16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex  concessionari

del  servizio  nazionale  della  riscossione  e  agli  agenti   della

riscossione di cui all’articolo  3  del  decreto-legge  30  settembre

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre

2005,  n.  248,  si  intendono  riferiti,  in   quanto   compatibili,

all’agenzia di cui all’articolo 1 comma 3.

                               Art. 2

            Disposizioni in materia di riscossione locale

  1. All’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n.

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,

le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

maggio 2017».

  2. Con deliberazione adottata entro il 1°  giugno  2017,  gli  enti

locali possono continuare ad avvalersi, per se’ e per le societa’  da

essi  partecipate,  per  l’esercizio  delle  funzioni  relative  alla

riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione

nazionale.

  3. Entro il 30 settembre di ogni  anno,  gli  enti  locali  possono

deliberare l’affidamento dell’esercizio delle funzioni relative  alla

riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

                               Art. 3

                   Potenziamento della riscossione

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia  delle  entrate  puo’

utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e’ autorizzata

ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche  ai

fini  dell’esercizio  delle  funzioni   relative   alla   riscossione

nazionale di cui  all’articolo  3,  comma  1,  del  decreto-legge  30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2

dicembre 2005, n. 248.

  2. All’articolo 72-ter del decreto del Presidente della  Repubblica

29 settembre 1973, n. 602,  dopo  il  comma  2-bis,  e’  inserito  il

seguente: «2-ter. Ai medesimi fini  previsti  dai  commi  precedenti,

l’Agenzia delle entrate puo’ acquisire le  informazioni  relative  ai

rapporti di lavoro o  di  impiego,  accedendo  direttamente,  in  via

telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della

previdenza sociale.

  3. L’Agenzia delle entrate-Riscossione e’ autorizzata ad accedere e

utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di

istituto.

                             Capo II
Misure urgenti in materia fiscale

                               Art. 4

      Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione

  1.  L’articolo  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’

sostituito dal seguente:

    «Art.  21  (Comunicazione  dei  dati  delle  fatture   emesse   e

ricevute). – 1. In riferimento  alle  operazioni  rilevanti  ai  fini

dell’imposta sul  valore  aggiunto  effettuate,  i  soggetti  passivi

trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo

giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte

le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle  ricevute

e registrate ai sensi dell’articolo 25  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi  comprese  le  bollette

doganali, nonche’ i dati delle relative variazioni. La  comunicazione

relativa all’ultimo trimestre e’ effettuata entro l’ultimo giorno del

mese di febbraio.

  2. I dati, inviati in forma analitica secondo  modalita’  stabilite

con  provvedimento  del   direttore   dell’Agenzia   delle   entrate,

comprendono almeno:

  a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

  b) la data ed il numero della fattura;

  c) la base imponibile;

  d) l’aliquota applicata;

  e) l’imposta;

  f) la tipologia dell’operazione.

  3.  Per  le  operazioni  di  cui  al  comma  1,  gli  obblighi   di

conservazione previsti  dall’articolo  3  del  decreto  del  Ministro

dell’economia e  delle  finanze  del  17  giugno  2014  si  intendono

soddisfatti per tutte le fatture elettroniche  nonche’  per  tutti  i

documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio

di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24  dicembre  2007,  n.

244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. Tempi e  modalita’  di

applicazione della presente disposizione,  anche  in  relazione  agli

obblighi contenuti nell’articolo 5 del decreto 17 giugno  2014,  sono

stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle

entrate.».

  2. Dopo l’articolo 21 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,

sono aggiunti i seguenti:

    «Art.  21-bis  (Comunicazioni   dei   dati   delle   liquidazioni

periodiche I.V.A.). – 1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi

termini e con le medesime  modalita’  di  cui  all’articolo  21,  una

comunicazione dei dati  contabili  riepilogativi  delle  liquidazioni

periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi  1

e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,

n. 100, nonche’ degli articoli 73, primo comma,  lettera  e),  e  74,

quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre

1972, n. 633.  Restano  fermi  gli  ordinari  termini  di  versamento

dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

  2. Con il provvedimento di  cui  all’articolo  21,  comma  2,  sono

stabilite le modalita’  e  le  informazioni  da  trasmettere  con  la

comunicazione di cui al comma 1.

  3.  La  comunicazione   e’   presentata   anche   nell’ipotesi   di

liquidazione  con  eccedenza  a   credito.   Sono   esonerati   dalla

presentazione della comunicazione i soggetti  passivi  non  obbligati

alla   presentazione   della   dichiarazione   annuale    I.V.A.    o

all’effettuazione delle  liquidazioni  periodiche,  sempre  che,  nel

corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

  4. In caso di determinazione separata dell’imposta in  presenza  di

piu’ attivita’, i soggetti passivi presentano una sola  comunicazione

riepilogativa per ciascun periodo.

  5. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione  del  contribuente,

ovvero  del  suo  intermediario,  secondo   le   modalita’   previste

dall’articolo 1, commi 634 e 635 della legge  23  dicembre  2014,  n.

190, gli esiti derivanti dall’esame dei dati di cui all’articolo  21,

la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma  1

nonche’ la coerenza dei versamenti  dell’imposta  rispetto  a  quanto

indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli  eseguiti

emerge  un  risultato  diverso  rispetto  a  quello  indicato   nella

comunicazione, il contribuente e’ informato dell’esito con  modalita’

previste con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle  entrate.

Il contribuente puo’ fornire i  chiarimenti  necessari,  o  segnalare

eventuali dati ed elementi non considerati o  valutati  erroneamente,

ovvero  versare   quanto   dovuto   avvalendosi   dell’istituto   del

ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del  decreto  legislativo

18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l’articolo 54-bis, comma  2-bis,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,

indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

      Art. 21-ter (Credito d’imposta). – 1. Ai soggetti in  attivita’

nel 2017, in riferimento agli obblighi di  cui  agli  articoli  21  e

21-bis, e’ attribuito una sola volta,  per  il  relativo  adeguamento

tecnologico, un credito d’imposta pari a € 100. Il credito spetta  ai

soggetti che, nell’anno precedente a  quello  in  cui  il  costo  per

l’adeguamento tecnologico e’ stato  sostenuto,  hanno  realizzato  un

volume d’affari non superiore a € 50.000.

  2. Il credito non concorre alla  formazione  del  reddito  ai  fini

delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini

dell’imposta regionale sulle attivita’  produttive,  e’  utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e

deve essere indicato nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al

periodo  d’imposta  in  cui  e’  stato   sostenuto   il   costo   per

l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi  relative

ai periodi d’imposta  successivi  fino  a  quello  nel  quale  se  ne

conclude l’utilizzo.

  3. Ai  soggetti  che  inviano  i  dati  delle  fatture  secondo  le

modalita’  di  cui  all’articolo   21,   nonche’,   sussistendone   i

presupposti, hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 2,  comma

1, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,  e’  attribuito,

unitamente al credito  di  cui  al  comma  1,  un  ulteriore  credito

d’imposta di € 50,00. Il credito non  concorre  alla  formazione  del

reddito ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore  della

produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,

e’ indicato in  dichiarazione  ed  utilizzato  secondo  le  modalita’

stabilite nel comma 2.».

  3. All’articolo 11 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.

471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

    «2-bis. Per l’omessa o  errata  trasmissione  dei  dati  di  ogni

fattura, prevista dall’articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma

1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la  sanzione  di  €

25, con un massimo di € 25.000. Non  si  applica  l’articolo  12  del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

  2-ter.  L’omessa,  incompleta  o  infedele  comunicazione  di   cui

all’articolo  21-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito in legge, con modificazioni,  dall’articolo  1,  comma  1,

della legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ punita con una sanzione  da  €

5.000 a € 50.000».

  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  3  si  applicano  a

decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data:

  a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati  dalle

societa’ di leasing,  e  dagli  operatori  commerciali  che  svolgono

attivita’ di locazione e  di  noleggio,  ai  sensi  dell’articolo  7,

dodicesimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 605, e’ soppressa;

  b) limitatamente agli  acquisti  intracomunitari  di  beni  e  alle

prestazioni di servizi ricevute da soggetti  stabiliti  in  un  altro

Stato  membro  dell’Unione   europea,   le   comunicazioni   di   cui

all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,

sono soppresse;

  c) all’articolo 8,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  le  parole:  «nel  mese   di

febbraio,», sono sostituite dalle seguenti: «per l’imposta sul valore

aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio,  e  per  l’imposta

sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e

il 30 aprile»;

  d)  all’articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.   40,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) sono abrogati i commi da 1 a 3;

  2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle

seguenti: «al comma 4».

  5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle

comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31  dicembre

2017 e successivi.

  6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate  le

seguenti modifiche:

    a) all’articolo 2, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

      «2.  A  decorrere  dal  1°  aprile  2017,   la   memorizzazione

elettronica e la trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi

di cui al comma 1  sono  obbligatorie  per  i  soggetti  passivi  che

effettuano  cessioni  di  beni  o  prestazioni  di  servizi   tramite

distributori automatici. Al fine  dell’assolvimento  dell’obbligo  di

cui  al  precedente  periodo,   nel   provvedimento   del   direttore

dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni

che consentano  di  non  incidere  sull’attuale  funzionamento  degli

apparecchi distributori e  garantiscano,  nel  rispetto  dei  normali

tempi  di  obsolescenza  e  rinnovo  degli  stessi,  la  sicurezza  e

l’inalterabilita’  dei  dati  dei   corrispettivi   acquisiti   dagli

operatori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate

possono essere stabiliti termini differiti,  rispetto  al  1°  aprile

2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica

e trasmissione telematica dei dati dei  corrispettivi,  in  relazione

alle  specifiche  variabili  tecniche   di   peculiari   distributori

automatici.»;

    b) all’articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, e’ aggiunto il

seguente: «Per le  imprese  che  operano  nel  settore  della  grande

distribuzione l’opzione di cui all’articolo 1, commi da  429  a  432,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gia’  esercitata  entro  il  31

dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.».

  7. All’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4:

      1) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:

    «c) le cessioni di beni  eseguite  mediante  introduzione  in  un

deposito I.V.A.»;

      2) la lettera d) e’ abrogata;

    b) il comma 6 e’ sostituito con il seguente:

      «6. L’estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai  fini  della

loro utilizzazione o in esecuzione  di  atti  di  commercializzazione

nello Stato puo’ essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta

agli effetti dell’I.V.A. e comporta  il  pagamento  dell’imposta;  la

base imponibile e’ costituita dal  corrispettivo  o  valore  relativo

all’operazione   non    assoggettata    all’imposta    per    effetto

dell’introduzione ovvero,  qualora  successivamente  i  beni  abbiano

formato oggetto di una o piu’ cessioni, dal  corrispettivo  o  valore

relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se  non

gia’ compreso, dell’importo relativo alle  eventuali  prestazioni  di

servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante  la

giacenza fino al momento dell’estrazione.  L’imposta  e’  dovuta  dal

soggetto che procede all’estrazione ed e’ versata in nome e per conto

di tale soggetto  dal  gestore  del  deposito,  che  e’  solidalmente

responsabile dell’imposta stessa. Il versamento e’ eseguito ai  sensi

dell’articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,

esclusa la compensazione  ivi  prevista,  entro  il  termine  di  cui

all’articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di

estrazione.  Il  soggetto  che  procede  all’estrazione  annota   nel

registro di cui all’articolo 25  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  una  fattura  emessa  ai  sensi

dell’articolo 17, comma 2, del  medesimo  decreto,  e  i  dati  della

ricevuta del  versamento  suddetto.  E’  effettuata  senza  pagamento

dell’imposta l’estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della

facolta’ di cui alla lettera c) del primo comma e  al  secondo  comma

dell’articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26

ottobre  1972,  n.  633;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  di   cui

all’articolo  1,  primo  comma,  lettera  c),  del  decreto-legge  29

dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

febbraio  1984,  n.  17,  deve   essere   trasmessa   telematicamente

all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

Per il mancato versamento dell’imposta dovuta ai sensi dei precedenti

periodi, si applica la sanzione di cui all’articolo  13  del  decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  al  cui  pagamento  e’  tenuto

solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui

l’estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell’imposta da  un

soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all’articolo 1,

primo comma, lettera c), del predetto decreto  n.  746  del  1983  in

mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la

sanzione di cui all’articolo 7, comma 4, del predetto decreto n.  471

e  al  pagamento  dell’imposta  e  di   tale   sanzione   e’   tenuto

esclusivamente il soggetto che procede  all’estrazione.  Per  i  beni

introdotti  in  un  deposito  I.V.A.  in   forza   di   un   acquisto

intracomunitario, il  soggetto  che  procede  all’estrazione  assolve

l’imposta provvedendo alla integrazione della relativa  fattura,  con

la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla

annotazione  della  variazione  in  aumento  nel  registro   di   cui

all’articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.

633 del 1972 entro quindici giorni dall’estrazione e con  riferimento

alla relativa data; la variazione deve, altresi’, essere annotata nel

registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto  entro  il  mese

successivo a quello dell’estrazione. Con provvedimento del  direttore

dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia

delle  dogane  e  dei  monopoli,  sono  stabilite  le  modalita’   di

attuazione delle presenti disposizioni. Fino  all’integrazione  delle

pertinenti informazioni residenti nelle  banche  dati  delle  Agenzie

fiscali, il soggetto che procede all’estrazione dei  beni  introdotti

in un deposito  I.V.A.  comunica  al  gestore  del  deposito  i  dati

relativi alla liquidazione dell’imposta di cui al presente comma;  ai

fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b), il

gestore  del  deposito  I.V.A.  comunica  all’Ufficio   doganale   di

importazione i dati relativi all’estrazione dal deposito  I.V.A.;  le

modalita’ di integrazione telematica, ivi inclusa la comunicazione di

cui al comma 4, lettera c), sono  stabilite  con  determinazione  del

direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di  concerto  con

il direttore dell’Agenzia delle entrate.».

    c) al comma 8 e’ aggiunto il seguente periodo:  «E’  valutata  ai

fini della revoca dell’autorizzazione  la  violazione  da  parte  del

gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di  cui  al  comma  6  del

presente articolo.»;

  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applica a decorrere dal  1°

aprile 2017.

                               Art. 5

                 Dichiarazione integrativa a favore

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.

322, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) nell’articolo 2, i  commi  8  e  8-bis,  sono  sostituiti  dai

seguenti:

  «8.  Salva  l’applicazione  delle   sanzioni   e   ferma   restando

l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo  18  dicembre

1997, n.  472,  e  successive  modificazioni,  le  dichiarazioni  dei

redditi, dell’imposta regionale  sulle  attivita’  produttive  e  dei

sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od

omissioni, compresi quelli che abbiano determinato  l’indicazione  di

un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore  o  di

un minore debito d’imposta ovvero di  un  maggiore  o  di  un  minore

credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo  le

disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando  modelli  conformi  a

quelli approvati  per  il  periodo  d’imposta  cui  si  riferisce  la

dichiarazione, non oltre i termini  stabiliti  dall’articolo  43  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e

successive modificazioni.

  8-bis.  L’eventuale  credito  derivante  dal  minor  debito  o  dal

maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di  cui  al  comma  8

puo’ essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del

decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione

oggetto di integrazione a favore  sia  presentata  oltre  il  termine

prescritto per  la  presentazione  della  dichiarazione  relativa  al

periodo  di  imposta  successivo,  il  credito  di  cui  al   periodo

precedente  puo’  essere  utilizzato  in  compensazione,   ai   sensi

dell’articolo 17  del  decreto  legislativo  n.  241  del  1997,  per

eseguire il versamento di  debiti  maturati  a  partire  dal  periodo

d’imposta  successivo  a  quello  in  cui  e’  stata  presentata   la

dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione  relativa  al  periodo

d’imposta in  cui  e’  presentata  la  dichiarazione  integrativa  e’

indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito

risultante  dalla  dichiarazione  integrativa   nonche’   l’ammontare

eventualmente gia’ utilizzato in compensazione.»;

    b) nell’articolo 8:

  1) nel comma 6, le parole «all’articolo 2, commi 7, 8, 8-bis  e  9»

sono sostituite dalle parole «all’articolo 2, commi 7 e 9»;

  2) sono aggiunti i seguenti commi:

  «6-bis.  Salva  l’applicazione  delle  sanzioni  e  ferma  restando

l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo  18  dicembre

1997,  n.  472,  e   successive   modificazioni,   le   dichiarazioni

dell’imposta  sul  valore  aggiunto  possono  essere  integrate   per

correggere  errori  od  omissioni,  compresi   quelli   che   abbiano

determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o,

comunque, di un maggiore o di un minore debito  d’imposta  ovvero  di

una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva

dichiarazione  da  presentare,  secondo  le   disposizioni   di   cui

all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli  approvati  per

il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non  oltre  i

termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

  6-ter. L’eventuale credito derivante  dal  minore  debito  o  dalla

maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni  di  cui

al comma precedente presentate entro il  termine  prescritto  per  la

presentazione della dichiarazione  relativa  al  periodo  di  imposta

successivo puo’ essere portato in detrazione in sede di  liquidazione

periodica  o  di  dichiarazione   annuale,   ovvero   utilizzato   in

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del  decreto  legislativo  n.

241 del 1997, ovvero, sempreche’ ricorrano  per  l’anno  per  cui  e’

presentata  la  dichiarazione  integrativa   i   requisiti   di   cui

all’articolo 30  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.

  2. All’articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

son apportate le seguenti modificazioni:

  a)  nell’alinea  le  parole:  «degli  articoli  2,  comma  8»  sono

sostituite dalle parole: «degli articoli  2,  comma  8,  e  8,  comma

6-bis»;

  b) nella lettera b) le  parole:  «agli  elementi»  sono  sostituite

dalle parole: «ai soli elementi».

                               Art. 6

                        Definizione agevolata

  1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli  agenti

della riscossione negli anni dal 2000 al  2015,  i  debitori  possono

estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in  tali

carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma  1,  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,

ovvero le sanzioni e le somme  aggiuntive  di  cui  all’articolo  27,

comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo

al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di

quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella  misura  di

cui all’articolo 21,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 602 del 1973:

  a) delle somme affidate all’agente della riscossione  a  titolo  di

capitale e interessi;

  b) di quelle maturate a favore dell’agente  della  riscossione,  ai

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.

112, a titolo di aggio sulle somme  di  cui  alla  lettera  a)  e  di

rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche’ di  rimborso

delle spese di notifica della cartella di pagamento.

  2. Ai fini della  definizione  di  cui  al  comma  1,  il  debitore

manifesta  all’agente  della   riscossione   la   sua   volonta’   di

avvalersene, rendendo, entro il novantesimo  giorno  successivo  alla

data  di  entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   apposita

dichiarazione, con le modalita’ e in conformita’ alla modulistica che

lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet

nel termine massimo di quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica

altresi’ il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,

entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche’ la pendenza  di

giudizi  aventi  ad  oggetto  i   carichi   cui   si   riferisce   la

dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

  3. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che

hanno presentato la dichiarazione  di  cui  al  comma  2  l’ammontare

complessivo delle somme dovute ai  fini  della  definizione,  nonche’

quello delle singole rate, e il giorno  e  il  mese  di  scadenza  di

ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna  pari

ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad  un  sesto  delle

somme dovute, la scadenza della terza rata non puo’  superare  il  15

dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo’ superare il 15

marzo 2018.

  4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo  versamento

dell’unica rata ovvero  di  una  rata  di  quelle  in  cui  e’  stato

dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a)  e

b), la definizione non produce effetti e  riprendono  a  decorrere  i

termini di prescrizione e  decadenza  per  il  recupero  dei  carichi

oggetto della dichiarazione di  cui  al  comma  2.  In  tal  caso,  i

versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo

complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico  e  non

determinano l’estinzione del debito residuo, di  cui  l’agente  della

riscossione prosegue l’attivita’ di recupero e il cui  pagamento  non

puo’ essere rateizzato ai sensi  dell’articolo  19  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  5. A seguito della presentazione  della  dichiarazione  di  cui  al

comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e  decadenza  per  il

recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente

della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai  sensi  del

presente articolo, non puo’ avviare  nuove  azioni  esecutive  ovvero

iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i  fermi

amministrativi e le ipoteche gia’ iscritti alla data di presentazione

della dichiarazione, e non puo’ altresi’ proseguire le  procedure  di

recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione  che  non  si

sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non  sia

stata presentata istanza di assegnazione ovvero non  sia  stato  gia’

emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

  6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo  non  si

applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione  puo’  essere

effettuato:

  a)  mediante  domiciliazione  sul  conto   corrente   eventualmente

indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

  b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione

e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al  comma  3,  se  il

debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le  modalita’

previste dalla lettera a) del presente comma;

  c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

  8. La facolta’ di definizione prevista  dal  comma  1  puo’  essere

esercitata anche dai debitori che  hanno  gia’  pagato  parzialmente,

anche a seguito di  provvedimenti  di  dilazione  emessi  dall’agente

della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi  indicati

al comma 1 e purche’, rispetto ai piani rateali in essere,  risultino

adempiuti tutti i versamenti  con  scadenza  dal  l°  ottobre  al  31

dicembre 2016. In tal caso:

  a) ai fini  della  determinazione  dell’ammontare  delle  somme  da

versare ai sensi del comma  1,  lettere  a)  e  b),  si  tiene  conto

esclusivamente degli importi gia’ versati  a  titolo  di  capitale  e

interessi  inclusi  nei   carichi   affidati,   nonche’,   ai   sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  di

aggio e di rimborso delle spese per le procedure  esecutive  e  delle

spese di notifica della cartella di pagamento;

  b) restano definitivamente acquisite e  non  sono  rimborsabili  le

somme versate, anche anteriormente  alla  definizione,  a  titolo  di

sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione,  di

interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di  sanzioni

e somme aggiuntive di cui  all’articolo  27,  comma  1,  del  decreto

legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

  c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini

della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili,  la

revoca  automatica  dell’eventuale   dilazione   ancora   in   essere

precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

  9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti  parziali  di  cui  al

comma  8,  computati  con  le  modalita’  ivi   indicate,   ha   gia’

integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi  del  comma  1,  per

beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare

la sua volonta’ di aderirvi con le modalita’ previste dal comma 2.

  10. Sono esclusi dalla definizione di cui  al  comma  1  i  carichi

affidati agli agenti della riscossione recanti:

  a)  le  risorse  proprie  tradizionali  previste  dall’articolo  2,

paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom  del

Consiglio, del  31  ottobre  1994,  come  riformato  dalla  decisione

2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno  2007,  e  l’imposta

sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

  b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai  sensi

dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

  c) i crediti derivanti da pronunce  di  condanna  della  Corte  dei

conti;

  d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute  a  seguito

di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

  e) le  sanzioni  amministrative  per  violazioni  al  Codice  della

strada.

  11. Per le sanzioni di cui  alla  lettera  e),  del  comma  10,  le

disposizioni del presente articolo si  applicano  limitatamente  agli

interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689.

  12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’agente

della  riscossione  e’   automaticamente   discaricato   dell’importo

residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle

proprie scritture patrimoniali i crediti  corrispondenti  alle  quote

discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,  anche  in

via telematica, a ciascun ente  interessato,  entro  il  31  dicembre

2018, l’elenco dei debitori  che  hanno  esercitato  la  facolta’  di

definizione e dei codici tributo per i quali e’ stato  effettuato  il

versamento.

  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione  di  cui  al

comma 1, che sono oggetto di procedura  concorsuale,  si  applica  la

disciplina dei crediti prededucibili  di  cui  agli  articoli  111  e

111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

                               Art. 7

Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e

                           norme collegate

  1. Dopo l’articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.

167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.

227, e’ aggiunto il seguente articolo:

    «Art.  5-octies  (Riapertura  dei  termini  della  collaborazione

volontaria). – 1. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

articolo  sino  al  31  luglio  2017  e’  possibile  avvalersi  della

procedura di  collaborazione  volontaria  di  cui  agli  articoli  da

5-quater a 5-septies  a  condizione  che  il  soggetto  che  presenta

l’istanza non  l’abbia  gia’  presentata  in  precedenza,  anche  per

interposta persona, e  ferme  restando  le  cause  ostative  previste

dall’articolo  5-quater,  comma  2.  L’integrazione  dell’istanza,  i

documenti e le informazioni di cui all’articolo  5-quater,  comma  1,

lettera a), possono essere presentati entro  il  30  settembre  2017.

Alle  istanze  presentate  secondo   le   modalita’   stabilite   con

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, si  applicano

gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l’articolo

1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e  successive

modificazioni, e l’articolo 2, comma  2,  lettere  b)  e  b-bis)  del

decreto-legge  30   settembre   2015,   n.   153,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  20  novembre  2015,  n.  187,  in  quanto

compatibili e con le seguenti modificazioni:

  a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre

2016;

  b) anche in deroga all’articolo 3, comma 1, della legge  27  luglio

2000,  n.  212,  e  successive  modificazioni,  i  termini   di   cui

all’articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  all’articolo  57

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,

e successive modificazioni, e all’articolo 20, comma 1,  del  decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  e  successive  modificazioni,

scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31  dicembre

2018 per le sole attivita’ oggetto di  collaborazione  volontaria  ai

sensi del presente  articolo,  limitatamente  agli  imponibili,  alle

imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi

relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per  tutte  le

annualita’ e le violazioni oggetto della procedura  stessa  e  al  30

giugno 2017 per le istanze presentate per la  prima  volta  ai  sensi

dell’articolo 5-quater, comma 5; non si applica l’ultimo periodo  del

comma 5 del predetto articolo 5-quater;

  c) per le sole attivita’ oggetto di  collaborazione  volontaria  ai

sensi del presente articolo, gli  interessati  sono  esonerati  dalla

presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 4 del  presente

decreto  per  il  2016  e  per  la  frazione  del  periodo  d’imposta

antecedente la  data  di  presentazione  dell’istanza,  nonche’,  per

quelle suscettibili di generare  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla

fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle  imposte  sui

redditi, e per i redditi  derivanti  dall’investimento  in  azioni  o

quote di fondi comuni di investimento  non  conformi  alla  direttiva

2009/65/CE, per i quali e’ versata  l’IRPEF  con  l’aliquota  massima

oltre alla addizionale regionale e comunale,  dalla  indicazione  dei

redditi nella relativa dichiarazione,  a  condizione  che  le  stesse

informazioni  siano  analiticamente  illustrate  nella  relazione  di

accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al  versamento

in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di  quanto  dovuto  a

titolo di imposte, interessi e,  ove  applicabili,  sanzioni  ridotte

corrispondenti alle misure stabilite  dall’articolo  13  del  decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per

il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente  la  data

di presentazione dell’istanza;

  d)  limitatamente  alle   attivita’   oggetto   di   collaborazione

volontaria  di  cui  al  presente  articolo,  le  condotte   previste

dall’articolo 648-ter.1  del  codice  penale  non  sono  punibili  se

commesse in  relazione  ai  delitti  previsti  dal  presente  decreto

all’articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a),  sino  alla  data  del

versamento della prima o unica rata,  secondo  quanto  previsto  alle

lettere e) e f);

  e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al

versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo  di  imposte,

ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza, entro

il 30 settembre 2017, senza avvalersi  della  compensazione  prevista

dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e

successive modificazioni; il versamento puo’ essere ripartito in  tre

rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della  prima

rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento

delle somme dovute nei termini e con le modalita’ di cui  al  periodo

precedente comporta i medesimi  effetti  degli  articoli  5-quater  e

5-quinquies del presente decreto anche per l’ammontare delle sanzioni

da versare per le violazioni dell’obbligo  di  dichiarazione  di  cui

all’articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui

redditi  e  relative  addizionali,   imposte   sostitutive,   imposta

regionale  sulle  attivita’  produttive,  imposta  sul  valore  degli

immobili all’estero, imposta sul valore delle  attivita’  finanziarie

all’estero  e  imposta  sul  valore   aggiunto,   anche   in   deroga

all’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472.  Ai

fini della determinazione delle  sanzioni  dovute,  si  applicano  le

disposizioni dell’articolo 12, commi 1 e 5, del  decreto  legislativo

18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di  cui  all’articolo  4,

comma 1, del presente decreto e  le  disposizioni  dell’articolo  12,

comma 8, del medesimo  decreto  legislativo,  per  le  violazioni  in

materia di imposte, nonche’ le riduzioni delle  misure  sanzionatorie

previste dall’articolo 5, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  19

giugno 1997, n. 218, nel testo vigente  alla  data  del  30  dicembre

2014, e dall’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del

1997. Gli effetti di cui  all’articolo  5-quater  e  5-quinquies  del

presente decreto decorrono  dal  momento  del  versamento  di  quanto

dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi  l’Agenzia

delle entrate comunica l’avvenuto perfezionamento della procedura  di

collaborazione volontaria con le modalita’ di notifica tramite  posta

elettronica certificata previste nell’articolo 1,  comma  133,  della

legge 28 dicembre 2015, n. 208;

  f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente  al

versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e)

o qualora il versamento delle  somme  dovute  risulti  insufficiente,

l’Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione  volontaria

di cui al presente articolo e  limitatamente  agli  imponibili,  alle

imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi

relativi alla procedura e per tutte le  annualita’  e  le  violazioni

oggetto della stessa, puo’ applicare, fino al 31  dicembre  2018,  le

disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies  del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel  testo  vigente  alla

data del 30 dicembre 2014 e l’autore della violazione puo’ versare le

somme dovute in base all’invito di cui all’articolo 5, comma  1,  del

decreto  legislativo  19  giugno   1997,   n.   218,   e   successive

modificazioni, entro  il  quindicesimo  giorno  antecedente  la  data

fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalita’  indicate

nel comma 1-bis del medesimo articolo  per  l’adesione  ai  contenuti

dell’invito, ovvero le somme  dovute  in  base  all’accertamento  con

adesione entro venti giorni dalla  redazione  dell’atto,  oltre  alle

somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento  di

irrogazione delle  sanzioni  per  la  violazione  degli  obblighi  di

dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto

entro  il  termine  per  la  proposizione  del  ricorso,   ai   sensi

dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e

successive  modificazioni,  senza   avvalersi   della   compensazione

prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.

241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento  di  una  delle

rate comporta il venir meno degli effetti della  procedura.  Ai  soli

fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al  presente

articolo, per tutti gli atti che per legge devono  essere  notificati

al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di

legge, le modalita’ di notifica tramite posta elettronica certificata

previste nell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n.

208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite  posta  elettronica

certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e’ esclusa la

ripetizione delle spese di notifica prevista dall’articolo  4,  comma

3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;

  g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:

  1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente  al

versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017,

in deroga all’articolo 5-quinquies,  comma  4,  le  sanzioni  di  cui

all’articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari  al  60  per

cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle

lettere a), b) o c) dello stesso comma e sono determinate  in  misura

pari all’85 per cento  del  minimo  edittale  negli  altri  casi;  la

medesima misura dell’85 per cento  del  minimo  edittale  si  applica

anche alle violazioni in materia di imposte sui  redditi  e  relative

addizionali, di  imposte  sostitutive,  di  imposta  regionale  sulle

attivita’  produttive,  di  imposta   sul   valore   degli   immobili

all’estero,  di  imposta  sul  valore  delle  attivita’   finanziarie

all’estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;

  2) se gli autori  delle  violazioni  provvedono  spontaneamente  al

versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1)  per  una

frazione superiore al 10 per cento delle somme  da  versare  se  tali

somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a

titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e

alle  sanzioni,  incluse  quelle  sulle  attivita’  suscettibili   di

generare tali redditi o 1.2) per una frazione  superiore  al  30  per

cento delle somme da versare negli  altri  casi,  fermo  restando  il

versamento effettuato, l’Agenzia, secondo le procedure previste dalla

lettera f) del presente  comma,  provvede  al  recupero  delle  somme

ancora dovute,  calcolate  ai  sensi  del  punto  1)  della  presente

lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;

  3) se gli autori  delle  violazioni  provvedono  spontaneamente  al

versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1)  per  una

frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se

tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti  a  ritenuta  alla

fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle  imposte  sui

redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita’  suscettibili

di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore  o  uguale

al 30 per cento delle  somme  da  versare  negli  altri  casi,  fermo

restando il versamento effettuato, l’Agenzia,  secondo  le  procedure

previste dalla lettera f) del presente comma,  provvede  al  recupero

delle somme ancora dovute, calcolate ai  sensi  del  punto  1)  della

presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;

  4) se gli autori  delle  violazioni  provvedono  spontaneamente  al

versamento delle somme dovute  in  misura  superiore  alle  somme  da

versare, l’eccedenza puo’ essere richiesta a rimborso o utilizzata in

compensazione;

  h)  la  misura  della   sanzione   minima   fissata   dall’articolo

5-quinquies, comma 7, prevista  per  le  violazioni  dell’obbligo  di

dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, indicata  nell’articolo

5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione  di  investimenti

all’estero ovvero di attivita’ estere  di  natura  finanziaria  negli

Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del

Ministro dell’economia e delle  finanze  4  maggio  1999,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto  del

Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera  altresi’

se e’ entrato in vigore prima del presente articolo  un  accordo  che

consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi  dell’articolo

26  del  modello  di  convenzione  contro   le   doppie   imposizioni

predisposto dall’Organizzazione per la  cooperazione  e  lo  sviluppo

economico (OCSE), ovvero se e’ entrato in vigore prima  del  presente

articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio  di

informazioni  elaborato  nel  2002   dall’OCSE   e   denominato   Tax

Information Exchange Agreement (TIEA);

  i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui  agli

articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.

167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227

al  fine  di  far  emergere  attivita’  finanziarie  e  patrimoniali,

contanti provenienti da reati diversi da quelli di  cui  all’articolo

5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge e’ punito

con la medesima sanzione prevista per il reato  di  cui  all’articolo

5-septies del medesimo decreto-legge.  Resta  ferma  l’applicabilita’

degli articoli  648-bis,  648-ter,  648-ter.1  del  codice  penale  e

dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,  n.  306,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e

successive modificazioni.

  2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non

si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all’articolo 12,  comma

2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102  e,

se   ricorrono   congiuntamente   anche   le   condizioni    previste

dall’articolo 5-quinquies, commi 4 e 5,  del  presente  decreto,  non

opera il raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, commi 2-bis  e

2-ter, del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

  3. Possono avvalersi della procedura di  collaborazione  volontaria

prevista dalle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  per  sanare  le

violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte  sui

redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle

imposte  sui  redditi,   dell’imposta   regionale   sulle   attivita’

produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ le  violazioni

relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse sino al

30 settembre 2016, anche  contribuenti  diversi  da  quelli  indicati

nell’articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto  e  i  contribuenti

destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che  vi  abbiano

adempiuto  correttamente.  Si  applicano  le  disposizioni   di   cui

all’articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186  del  2014,

come  modificata  dal  presente  articolo.   Se   la   collaborazione

volontaria  ha  ad  oggetto  contanti  o  valori   al   portatore   i

contribuenti:

  a)  rilasciano  unitamente  alla  presentazione  dell’istanza   una

dichiarazione in cui attestano  che  l’origine  di  tali  valori  non

deriva da condotte  costituenti  reati  diversi  da  quelli  previsti

dall’articolo  5-quinquies,  comma  1,   lettere   a)   e   b),   del

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

  b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei

documenti allegati, all’apertura e all’inventario in presenza  di  un

notaio, che ne  accerti  il  contenuto  all’interno  di  un  apposito

verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i  valori

oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

  c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e  dei

documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al

portatore presso intermediari finanziari, a cio’  abilitati,  su  una

relazione vincolata fino alla  conclusione  della  procedura.  Per  i

professionisti  e   intermediari   che   assistono   i   contribuenti

nell’ambito della procedura  di  collaborazione  volontaria,  restano

fermi gli  obblighi  prescritti  per  finalita’  di  prevenzione  del

riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo  di  cui  al  decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e  successive  modificazioni.  A

tal fine, in occasione  degli  adempimenti  previsti  per  l’adeguata

verifica della  clientela,  i  contribuenti  dichiarano  modalita’  e

circostanze di  acquisizione  dei  contanti  e  valori  al  portatore

oggetto della procedura».

  4. Il provvedimento di cui all’articolo 5-octies del  decreto-legge

28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4

agosto 1990,  n.  227,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e’

adottato entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto.

  5. Dopo il comma 17 dell’articolo 83 del  decreto-legge  25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:

  «17-bis. I comuni, fermi restando  gli  obblighi  di  comunicazione

all’Agenzia delle entrate di cui al comma 16,  inviano  entro  i  sei

mesi successivi alla  richiesta  di  iscrizione  nell’anagrafe  degli

italiani residenti all’estero i dati dei  richiedenti  alla  predetta

agenzia al fine della formazione di liste selettive per  i  controlli

relativi ad attivita’ finanziarie e investimenti patrimoniali  esteri

non dichiarati; le modalita’ effettive di comunicazione e  i  criteri

per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento  del

direttore dell’Agenzia delle entrate  da  adottarsi  entro  tre  mesi

dall’entrata in vigore della presente disposizione.

  17-ter. In fase di prima attuazione delle  disposizioni  del  comma

17-bis, le attivita’ ivi previste da parte dei comuni e  dell’Agenzia

delle entrate vengono esercitate anche nei  confronti  delle  persone

fisiche che hanno chiesto l’iscrizione nell’anagrafe  degli  italiani

residenti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini  della

formazione delle liste selettive  si  terra’  conto  della  eventuale

mancata presentazione delle istanze di collaborazione  volontaria  di

cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28  giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto

1990, n. 227.».

                             Capo III
Misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili

                               Art. 8

                   Finanziamento Fondo occupazione

  1. Per l’anno 2016, il Fondo sociale per occupazione  e  formazione

di cui all’articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

gennaio 2009, n. 2, e’ incrementato di 592,6 milioni di  euro,  anche

ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in  deroga  di

cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.

92, e  successive  modificazioni.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo

periodo, pari a 592,6 milioni di euro per l’anno  2016,  si  provvede

mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo  anno

2016, a seguito dell’attivita’ di monitoraggio e verifica concernente

le complessive misure di salvaguardia dall’incremento  dei  requisiti

di accesso al sistema pensionistico stabilito  dall’articolo  24  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione

del diritto al beneficio e’ da ritenersi conclusa.

                               Art. 9

Partecipazione  di  personale  militare  alla  missione  di  supporto

  sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL

  1. E’ autorizzata, fino al 31  dicembre  2016,  la  spesa  di  euro

17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla  missione

di supporto sanitario in Libia denominata  “Operazione  Ippocrate”  e

alla missione delle Nazioni Unite denominata United  Nations  Support

Mission in Libya (UNSMIL).

  2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:

  a) le disposizioni in materia di personale di cui  all’articolo  3,

commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e

all’articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;

  b) le disposizioni in materia penale di cui all’articolo  5,  commi

1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all’articolo 4,

commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge  4  novembre  2009,  n.

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009,  n.

197;

  c) le disposizioni in materia  contabile  di  cui  all’articolo  5,

commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.  152,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

                               Art. 10

                    Finanziamento investimenti FS

  1. E’ autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l’anno 2016 e

400  milioni  per  l’anno  2018  quale  contributo  al  contratto  di

programma -  Parte  investimenti,  aggiornamento  al  2016,  di  Rete

ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. Il  contratto  sul  quale  il  CIPE

nella seduta del 10 agosto 2016  si  e’  espresso  favorevolmente  e’

aggiornato con dette disponibilita’ ai fini della sua approvazione.

  2. Le risorse  stanziate  per  l’anno  2016  per  il  contratto  di

servizio con RFI sono destinate al contratto 2016 – 2020 in corso  di

perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10

agosto 2016.

                               Art. 11

              Misure urgenti per il trasporto regionale

  1. A copertura dei debiti del sistema  di  trasporto  regionale  su

ferro,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza   pubblica,   e’

attribuito alla Regione Campania  un  contributo  straordinario,  nel

limite di 600 milioni di euro, per l’anno  2016  per  far  fronte  ai

propri debiti verso la  societa’  EAV  s.r.l.,  riguardanti  esercizi

pregressi per attivita’ di gestione e  investimenti  svolte  dall’EAV

sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la  quota  di  cui  al  periodo

precedente e’ trasferita alla Regione Campania su sua  richiesta  per

essere  immediatamente  versata,  nello  stesso  termine,  su   conto

vincolato della Societa’ EAV S.r.l. per le finalita’ di cui al  comma

2.

  2. Le misure necessarie al raggiungimento dell’equilibrio economico

della societa’ di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui

all’atto aggiuntivo approvato con  delibera  della  Giunta  regionale

della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono  svolte  in  regime  di

ordinarieta’ dalla predetta societa’ di gestione, sotto la  vigilanza

della Regione Campania, dalla data di  scadenza  del  Commissario  ad

acta di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale  che

prevede il pagamento di quanto dovuto ai  creditori,  la  rinuncia  a

tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri  accessori,

ad una quota percentuale della sorte capitale. L’adesione al piano di

accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle

esecuzioni e comunque la  rinuncia  all’inizio  o  alla  prosecuzione

delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di  pagamento  definiti

nel  piano  di  accordo  generale  e  nelle  successive   transazioni

costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo  generale,  le

successive  transazioni  e  la  completa  esecuzione  a  mezzo  degli

effettivi pagamenti non possono superare il  termine  complessivo  di

tre anni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Fino

alla  conclusione  del  programma  di  risanamento,   continuano   ad

applicarsi le disposizioni di  cui  all’articolo  16,  comma  7,  del

decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  3. A copertura  dei  debiti  del  servizio  di  trasporto  pubblico

regionale dovuti dalla regione Molise  nei  confronti  di  Trenitalia

S.p.a.,  e’  attribuito   alla   medesima   regione   un   contributo

straordinario di 90 milioni di euro, per l’anno 2016.

  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per

l’anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro

per l’anno 2016, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del

Fondo sviluppo e coesione -  programmazione  2014-2020.  Le  predette

risorse sono rese disponibili previa rimodulazione,  ove  necessario,

degli interventi gia’ programmati a valere sulle risorse stesse.

                               Art. 12

    Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza

  1. Le spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri

di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate  di

600 milioni di euro nell’anno 2016.

  2. Quale concorso dello Stato agli oneri che  sostengono  i  Comuni

che accolgono richiedenti protezione internazionale,  e’  autorizzata

la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2016. A  tal  fine,  nello

stato di previsione  del  Ministero  dell’interno,  e’  istituito  un

apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione,  accoglienza  e

garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo

sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,  rapporti  con

le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell’interno,  da

adottare di concerto con il Ministro dell’economia e  delle  finanze,

entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, sono definite le modalita’ di riparto ai comuni  interessati

delle risorse di cui al presente comma, nel  limite  massimo  di  500

euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti  della

disponibilita’ del fondo.

                               Art. 13

        Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione

                  e lo sviluppo dell’agroalimentare

  1. La dotazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie

imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della  legge  23

dicembre 1996, n. 662, e’ incrementata di 895  milioni  di  euro  per

l’anno  2016.  Ulteriori  100  milioni  di   euro   potranno   essere

individuati a  valere  sugli  stanziamenti  del  programma  operativo

nazionale «Imprese e  competitivita’  2014-2020»  a  titolarita’  del

Ministero dello sviluppo economico.

  2. Al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese agricole,

e’ autorizzata la spesa di 30 milioni di  euro  per  l’anno  2016  in

favore dell’Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare

(ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie

ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo

2004, n. 102. La garanzia dell’ISMEA e’ concessa a  titolo  gratuito,

nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai

regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione,  del

18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e  108

del Trattato sul funzionamento  dell’Unione  europea  agli  aiuti  de

minimis.

  3. All’articolo  2,  comma  132,  primo  periodo,  della  legge  23

dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,  le  parole:  «che

operano  nella  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti

agricoli»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «che   operano   nella

produzione,  trasformazione  e   commercializzazione   dei   prodotti

agricoli».

  4. All’articolo 20 della legge 28 luglio  2016,  n.  154,  dopo  il

comma 1, e’ inserito il seguente:

    «1-bis.  Per  gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  ISMEA   e’

autorizzata ad utilizzare le risorse  residue  per  l’attuazione  del

regime di aiuti di cui all’articolo  66,  comma  3,  della  legge  27

dicembre 2002, n. 289.».

                               Art. 14

      Potenziamento di tax credit per il cinema e l’audiovisivo

  1. Per l’anno 2016 l’importo di 140  milioni  di  cui  al  comma  3

dell’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e  successive

modificazioni, e’ incrementato di 30 milioni.

                               Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 15

                      Disposizioni finanziarie

  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di

cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.

307, e’ incrementato di 4.260 milioni di euro  per  l’anno  2017,  di

4.185,5 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.270 milioni di euro per

l’anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui  a  decorrere  dall’anno

2020.

  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10,  12,  13,

14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a  1.992,39  milioni  di

euro per l’anno 2016 e 4.260 milioni di  euro  per  l’anno  2017,  di

4.830 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.270 milioni di  euro  per

l’anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui  a  decorrere  dall’anno

2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l’anno 2016 ai fini

della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  ed

indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si

provvede:

  a) quanto a 417,83  milioni  di  euro  per  l’anno  2016,  mediante

riduzione delle dotazioni di competenza  e  di  cassa  relative  alle

missioni e ai programmi  di  spesa  degli  stati  di  previsione  dei

Ministeri come indicate nell’elenco allegato al presente decreto;

  b) quanto a  1.600  milioni  di  euro  per  l’anno  2016,  mediante

riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo  1,  comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

  c) quanto a 2,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 4.260 milioni di

euro per l’anno 2017, a 4.830 milioni di euro per  l’anno  2018  e  a

2.970 milioni di euro annui  a  decorrere  dall’anno  2019,  mediante

corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate

derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.

  3. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate  dal

presente decreto,  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e’

autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni

di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell’amministrazione

competente, il Ministero dell’economia e delle finanze puo’  disporre

il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione

avviene tempestivamente con l’emissione di ordini  di  pagamento  sui

pertinenti capitoli di spesa.

                               Art. 16

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana.

  E’ fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 22 ottobre 2016

 

MATTARELLA

 

Renzi, Presidente del Consiglio

dei ministri

 

Padoan, Ministro dell’economia

e delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

 

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