Ok della Camera a DDL sul processo civile, ecco cosa cambia

La delega al Governo per la revisione del processo civile passa ora al giudizio del Senato.


Riforma-Giustizia

 

 

 

 

 

 

La delega al Governo per la revisione del processo civile, approvata dalla Camera e che passa ora al giudizio del Senato, contiene molte novità su organizzazioni e tempi della giustizia privata.

Ecco cosa prevede:

  • PIU’ COMPETENZE A TRIBUNALE IMPRESE: le sezioni specializzate in materia di impresa, ridenominate sezioni specializzate per l’impresa e il mercato, ampliano le competenze. Oltre alle cause attuali, si occuperanno tra l’altro di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole, class action e controversie societarie anche se relative a società di persone. Le piante organiche saranno rideterminate riorganizzando e razionalizzando i tribunali.
  • RIORGANIZZAZIONE TRIBUNALI MINORI: tribunale e procura dei minori saranno riorganizzati nei tribunali di giustizia ordinaria in sezioni e gruppi specializzati per la persona, la famiglia e i minori, con particolare attenzione anche alle vittime vulnerabili. La delega prevede non la soppressione tout court dei tribunali minorili ma l’accorpamento e la sostanziale razionalizzazione del sistema: in sede distrettuale il tribunale dei minori farà parte della sezione specializzata costituita secondo il modello delle sezioni lavoro, con funzioni esclusive in materia di persone, famiglia e minori (e in particolare adozioni, revoca e sospensione della responsabilità genitoriale e penale minorile). In sede circondariale (e ugualmente presso le corti d’appello) si creeranno apposite sezioni specializzate con funzioni prevalenti. Presso le procure distrettuali (o ogni sede di corte d’appello), dove confluiranno le procure minorili, verrà istituito un gruppo specializzato secondo il modello previsto per la Dda e il procuratore aggiunto titolare sarà nominato dal Csm. Viene espressamente mantenuta la specializzazione del giudice e del pm minorile e la composizione mista in sede distrettuale del collegio (togati ed esperti in psicologia) per le decisioni sui minori in materia di adozioni e responsabilità genitoriale. L’attività riguardante i minori deve essere comunque svolta in locali specifici e adeguati. Al processo penale minorile, di competenza della sezione specializzata distrettuale, potrà partecipare la persona offesa, mentre verranno ridefiniti gli altri riti civili riguardanti la famiglia, la persona e i minori secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla garanzia del contraddittorio. Si rafforza, infine, l’obbligatorietà dell’ascolto videoregistrato e diretto del minore da parte del giudice.
  • PROCESSO PIÙ SNELLO IN PRIMO GRADO: ferma restando la garanzia del contraddittorio, si crea una sorta di doppio binario a seconda della complessità giuridica delle controversie e della loro rilevanza economica. Le più semplici saranno decise dal giudice monocratico esclusivamente con rito semplificato di cognizione (prima udienza entro 3 mesi, termini perentori per eccezioni, conclusioni e mezzi di prova, sentenza concisa). Le altre dal tribunale collegiale secondo il rito ordinario. Anche il collegio, comunque, potrà ricorrere alla decisione a seguito di trattazione orale della causa. Inoltre, se dopo la prima udienza la causa è matura per la decisione, il giudice istruttore dovrà rimetterla al collegio anche senza assunzione di prove. Si valorizza, infine, la proposta di conciliazione del giudice prevedendo che sia valutabile ai fini del giudizio la mancata comparizione delle parti o il rifiuto ingiustificato della transazione. Nell’ambito dei procedimenti speciali, è potenziato l’istituto dell’arbitrato.
  • NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER CAUSE DI LAVORO: ferma restando la conciliazione in sede sindacale, nelle controversie individuali di lavoro sarà possibile la negoziazione assistita tramite avvocati. Una facoltà e non un obbligo, che comunque non costituisce condizione di procedibilità. Viene poi abrogato il rito Fornero per le controversie sui licenziamenti illegittimi ex art. 18 prevedendo per tali cause una corsia preferenziale.
  • STOP A TERMINE LUNGO IMPUGNAZIONI: termini per l’appello o il ricorso per cassazione (30 e 60 giorni) decorrono esclusivamente dalla comunicazione di regola per via telematica del provvedimento. Scompare dunque il termine lungo di 6 mesi che oggi, in mancanza di notifica di parte, decorre dalla pubblicazione della sentenza.
  • PIÙ FILTRI IN APPELLO: anche in appello sarà il giudice monocratico a decidere le controversie di ridotta complessità giuridica e di contenuta rilevanza economico-sociale. Nei casi di competenza del collegio, invece, le cause saranno trattate e istruite dal consigliere relatore, anche ammettendo eventualmente i nuovi mezzi di prova. Il filtro in appello, poi, viene rafforzato, prevedendo che il contraddittorio prima della decisione di inammissibilità sia in forma scritta e soprattutto applicandolo anche ai provvedimenti che definiscono il procedimento semplificato di cognizione. Si introducono, infine, criteri di maggior rigore per ciò che riguarda eccepibilità o rilevabilità delle questioni pregiudiziali di rito, come per esempio il difetto di legittimazione processuale o di una delle condizioni dell’azione.
  • GIUDIZIO CAMERALE IN CASSAZIONE: si supera la farraginosità dell’attuale filtro in cassazione (inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza) ampliando, sul modello della cassazione penale, l’ambito operativo del giudizio camerale al fine di limitare la necessità di udienze pubbliche. In camera di consiglio non è obbligatorio l’intervento del pg ed è possibile la requisitoria in forma scritta e non partecipano gli avvocati che potranno interloquire solo per iscritto. Si favorisce poi la funzione nomofilattica della corte razionalizzando tra l’altro la formazione dei ruoli anche sulla base della rilevanza delle questioni. Le decisioni inoltre, a meno che le questioni non richiedano forme più estese, devono essere motivate sinteticamente (se del caso mediante rinvio a precedenti). I magistrati del Massimario con più anni di servizio potranno far parte come applicati dei collegi giudicanti. I giovani laureati, infine, potranno effettuare il tirocinio valevole per l’accesso alla magistratura anche in cassazione.
  • ESECUZIONE FORZATA PIÙ SEMPLICE: a meno che non sia di pregiudizio ai creditori, i beni immobili saranno venduti con modalità telematiche e il giudice può dichiarare la chiusura anticipata del processo esecutivo nel caso in cui non sia possibile liquidarli a un prezzo non inferiore alla metà di quello iniziale. Si prevede poi l’impignorabilità dei beni di uso quotidiano di modesto valore nonché degli animali d’affezione, l’informatizzazione dei veicoli pignorati, la penale per violazione dell’ordine di esecuzione a fronte di qualunque provvedimento di condanna, la liberazione degli immobili pignorati (salvo si tratti di prima casa di abitazione) anticipata al momento della nomina del custode. Nell’espropriazione di beni indivisi, inoltre, più tutele al comproprietario non debitore: se infatti il pignoramento riguarda un bene in comunione legale, si procede per l’intero (e non pro quota) con restituzione al coniuge non debitore di quanto gli spetta.
  • UFFICIALI GIUDIZIARI A ROTAZIONE: il ruolo dell’ufficiale giudiziario quale agente dell’esecuzione viene rideterminato prevedendo la rotazione obbligatoria degli incarichi nell’ufficio e l’impiego di modalità telematiche. L’ufficiale giudiziario potrà attestare stato e condizione di cose, luoghi o persone e ricevere dichiarazione giurata del debitore sulla composizione del patrimonio.
  • DECRETO INGIUNTIVO PIÙ EFFICACE: sarà possibile ottenere l’ingiunzione di pagamento anche sulla base di fatture accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che sono annotate nelle scritture contabili. Il giudice inoltre, per quello che riguarda le somme non contestate, è obbligato in pendenza di opposizione a concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto in ogni caso, anche se l’opposizione è per vizi procedurali.
  • ATTI PIÙ SINTETICI: è introdotto nel codice, sull’esempio del processo amministrativo, il principio della sinteticità degli atti, che vale tanto per le parti quanto per il giudice. Si prevedono poi limiti temporali alla possibilità di rilevare e eccepire difetti di giurisdizione.
  • RAFFORZAMENTO PROCESSO TELEMATICO: le norme processuali saranno definitivamente adeguate al processo telematico. Oltre a una serie di principi delega di tipo tecnico, si prevedono in particolare sistemi di riconoscimento vocale per la verbalizzazione e attrezzature informatiche per la partecipazione all’udienza a distanza. Gli avvocati dovranno notificare gli atti esclusivamente per via telematica alla Pa e alle imprese o professionisti obbligati a dotarsi di Pec e a mezzo posta negli altri casi.
  • STRETTA SU LITI TEMERARIE: rischia sanzioni più salate chi agisce o resiste in giudizio in mala fede, se perde dovrà pagare in più una somma alla controparte tra il doppio e il quintuplo delle spese legali. Se in mala fede o colpa grave, è comunque condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • INCENTIVI A TRIBUNALI VIRTUOSI: ai tribunali che smaltiscono l’arretrato andranno più risorse. Nell’ambito dei fondi per l’incentivazione del personale, il 40 per cento delle risorse andrà infatti agli uffici senza più pendenze ultradecennali, il 35 per cento agli uffici dalle pendenze ultratriennali (in primo grado) e ultrabiennali (in appello) inferiori a un quinto dei procedimenti iscritti e il resto agli uffici che abbiano ridotto le pendenze del 10 per cento.
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