Fisco: tutte le novità della Legge di Stabilità 2016

Dal super ammortamento al credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi, le misure per imprenditori e non

imprenditrice-fiscoSuper ammortamento, rateizzazione debiti tributari, pagamenti in contanti, obbligo di POS, tax credit per il cinema e credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi. Sono solo alcune delle molte novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 sul versante fiscale. Di seguito le principali misure d’interesse per imprenditori e non:

1. Definizione aliquote IVA

Rimane al 10% l’aliquota IVA, solo per il 2016, per le tipologie previste di cessioni di beni e prestazioni di servizi rispetto all’aumento, previsto dalla precedente Legge di Stabilità, di 2 punti percentuali dal 1° gennaio. L’aumento, di 3 punti percentuali complessivi, slitta al 2017. Per quanto invece riguarda l’aliquota ordinaria (attualmente al 22%), l’aumento di 2 punti percentuali previsto per il 2016 viene anch’esso congelato e rimandato al 1° gennaio 2017, con un aumento previsto di 2 punti percentuali per il 2017 e di un ulteriore punto per il 2018.

2. Comodato d’uso gratuito a parenti – IMU

Viene eliminato qualsiasi paletto sulla determinazione, da parte dei Comuni, degli immobili adibiti ad abitazione principale e concessi a familiari meno abbienti (cancellata la limitazione del caso di comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta con ISEE inferiore a € 15.000). È, infatti, introdotta “ex lege” la riduzione del 50% della base imponibile IMU (in luogo, dunque, dell’esenzione totale) per gli immobili dati in comodato tra figli e genitori a condizione che:

  • -  il contratto di comodato sia regolarmente registrato;
  • -  il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • -  il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.

Tuttavia, l’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore,nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). La disposizione si applica, inoltre, anche nei casi in cui l’immobile sia concesso in comodato a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale.

3. Abitazione principale assegnata al coniuge – IMU e TASI

L’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per quanto riguarda la TASI, il tributo non si applica anche per l’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio.

4. Terreni agricoli – IMU

Confermata l’esenzione totale dall’IMU per i terreni agricoli detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Eliminato, di conseguenza, il moltiplicatore agevolato (75) nonché tutta la disciplina agevolata ad hoc prevista per questa tipologia di soggetti (ex art. 13, c. 8- bis D.L. n. 201/11) che dal 2016 risulta essere esente al 100% dal tributo.page2image29584page2image29744

5. Abitazioni principali – TASI

Prevista l’esenzione totale dalla TASI per i possessori e gli utilizzatori di immobili destinati ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Previsto anche il caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale. In questo caso, se l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo

6. Fabbricati destinati alla vendita – TASI

Viene introdotta anche un’aliquota agevolata per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: l’aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all’azzeramento.

7. Contratti di locazione a canone concordato – IMU e TASI

Per gli immobili locati a canone concordato l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%. Stessa previsione anche per tali tipologie di immobili ai fini TASI, con un riduzione del tributo al 75%.

8. Acquisto di immobili ad uso abitativo – imposta di registro

Si applica l’aliquota agevolata del 2% dell’imposta di registro anche agli atti di acquisto d’immobile per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito della “prima casa” (uno dei 3 requisiti fondamentali è costituito dal fatto che non si sia proprietari di alcun altro immobile sito nel territorio dello Stato) e per i quali gli altri 2 requisiti si verificano (immobile sito in Italia e non avere alcun tipo di proprietà nel Comune di acquisto) e a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.

9. Acquisto di immobili ad uso abitativo dalle imprese costruttrici – IVA

Ai fini IRPEF, l’acquirente detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse (quindi immobili nuovi). La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

10. Criteri di determinazione della TARI

Confermati anche per i prossimi anni (2016 – 2017) i criteri di determinazione della TARI: il criterio dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti è differito al 2018.

11. Addizionale IRES per Enti creditizi

Si introduce una addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari. Inoltre, si rendono integralmente deducibili dall’IRES gli interessi passivi in favore di tali soggetti destinatari della maggiorazione IRES e si dispone la loro deducibilità integrale anche a fini IRAP. Le norme si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

12. Bonus fiscali su interventi edilizi e risparmio energetico

Per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico, la Legge di Stabilità 2015 (l. n. 190/14) aveva prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Anche per tali tipologie di lavori la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato la detrazione al 65% fino alla fine del 2016. Si estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

13. Decorrenza nuovo regime delle sanzioni tributarie

Si anticipa la riforma delle sanzioni amministrative al 1° gennaio 2016. Originariamente l’entrata in vigore era fissata al 1° gennaio 2017.

14. Rateazione debiti tributari

Si consente, ai c.d. contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione. Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

15. Canone RAI

Il canone Rai per uso privato diventa una voce di spesa della bolletta elettrica e si pagherà in 10 rate. La novità non vale per il canone speciale per apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, che continua a pagarsi secondo le regole consuete. Per il 2016 l’ammontare del canone sarà pari a € 100 (contro i € 113,50 del 2015). La detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare la presunzione, a decorrere dall’anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione da presentare all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, dal 1° gennaio 2016 non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per “suggellamento” (che consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora). Tale previsione vale anche per gli apparecchi usati fuori dall’ambito familiare, dunque anche per quelli in uso presso negozi e pubblici esercizi. Il limite di reddito per il diritto all’esenzione dal pagamento del canone RAI a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, previsto dall’art.1, c. 132, della l. n. 244/07, è stato elevato a € 8.000 euro annui (in precedenza era € 6.713,98). Nel caso di una seconda abitazione dove vi è un televisore, non è dovuto il pagamento per un secondo abbonamento. Stesso criterio è valevole per la presenza di più apparecchi televisivi. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.page4image30664page4image30824

16. Limiti alla circolazione del denaro contante e transazioni elettroniche (obbligo POS)

Il limite per la circolazione del contante, dal 2016, si alza a € 3.000, ma non per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni (in questo caso, il limite rimane fermo a € 1.000).

In tema di pagamenti elettronici, viene esteso l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Dal 1° luglio 2016 l’obbligo di accettare pagamenti con moneta elettronica riguarderà anche i dispositivi di controllo di durata della sosta. Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d’Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto. Con i decreti ministeriali attuativi saranno definite, infine, anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

17. Super ammortamento per le imprese

Confermato per imprese e professionisti l’ammortamento del 140% per beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000). Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, c.1, lett. b), del TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

Sono esclusi dall’incremento gli investimenti:

  • in beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • in fabbricati e costruzioni;
  • in altri beni di produzione industriale.

18. Riduzione IRES

Il taglio IRES è rinviato al 2017. Per il 2016 l’aliquota IRES rimarrà al 27,5% per poi scendere al 24% a partire dal 1° gennaio 2017. Una riduzione di 3,5 punti percentuali posticipata rispetto alla versione originaria della Legge di Stabilità 2016.

19. Deduzioni IRAP su lavoratori stagionali

Si estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

20. Modifiche al regime forfettario

Il nuovo regime applicabile dal 1° gennaio 2016 utilizzerà le regole stabilite con l’art. 1 c. da 54 a 89 della l. n. 190/14 a cui vanno aggiunte le correzioni previste con la Legge di Stabilità 2016. Fra le novità di maggior rilievo spiccano: la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, nell’ipotesi di inizio di una nuova attività.

21. Termine per gli accertamenti tributari

Cresce il periodo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la notifica di accertamenti IVA e imposte sui redditi. Dal modello Unico 2017 (esercizio 2016) gli accertamenti sono possibili fino al termine del 5° anno successivo a quello di presentazione (attualmente 4°), mentre in caso di dichiarazione omessa si arriva fino al 7° anno successivo (ora 5°). Scompare però il raddoppio dei termini in caso di violazioni penalmente rilevanti.

22. No tax Area pensionati

Su fronte previdenziale i pensionati vedono anticiparsi di un anno – e quindi dal 1° gennaio 2016 e non più dal 1° gennaio 2017 – l’aumento della “no tax area”.

La legge di Stabilità 2016 prevede un leggero aumento delle soglie di reddito, che passano:

  • dagli attuali € 7.750 a € 8.000, per i pensionati con età anagrafica superiore ai 75 anni;
  • dagli attuali € 7.500 a € 7.750, per i pensionati con età anagrafica inferiore ai 75 anni.

23. Sgravio contribuenti “mini”

Si riduce da € 8.060 annui a € 3.250 lo sgravio contributivo annuo dei datori di lavoro che intendono assumere dal 1° gennaio 2016 con contratto a tempo indeterminato. Per il Sud il beneficio potrebbe estendersi anche per i rapporti stabili siglati nel 2017 (ma ciò dipenderà dall’entità dei fondi europei a disposizione del Piano azione e coesione, Pac, e comunque si dovrà acquisire l’autorizzazione della commissione UE).

24. Tassazione premi di produttività

Resta confermata l’aliquota agevolata al 10% per i premi di produttività fino a € 2.000 (€ 2.500, per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori), ma con una sostanziale modifica: ai fini del conteggio del premio viene riconosciuta l’inclusione dei periodi di maternità.

25. Leasing su immobili destinati ad abitazione principale

Si introduce una disciplina civilistica e fiscale sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo. Per quanto riguarda la parte fiscale, oltre alle agevolazioni in materia di imposta di registro, si segnala la deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria:

  •  canoni e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a € 8.000;
  • costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a € 20.000, nel caso in cui le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di altri diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo € 4.000 per i canoni e € 10.000 per il costo di acquisto).

26. Misure per imprese del Mezzogiorno

Si riserva per le imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, una quota non inferiore al 20% delle risorse assegnate:

  • in attuazione di quanto disposto dall’art. 2 del D.L. n. 69/13 (cd. nuova Sabatini), per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle PMI;
  • dal Fondo di garanzia per le PMI costituito presso il Mediocredito centrale;
  • in attuazione di una serie di misure per l’internazionalizzazione delle imprese;
  • in attuazione degli artt. da 22 a 35 del D.L. n. 179/12 di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative. Inoltre, si introduce un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite di cui sopra dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:
  • - 20% per le piccole imprese;
  • - 15% per le medie imprese;
  • - 10% per le grandi imprese.Infine, si estende alle assunzioni a tempo indeterminato dell’anno 2017 l’esonero contributivo, già introdotto per il 2016, in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni interessate.

27. IRAP medici

Non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, laddove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. Al contrario l’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.

28. Compensazione cartelle esattoriali

Si estendono al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

29. Tax Credit per il Cinema

È profondamente modificata la disciplina del credito d’imposta per il cinema (tax credit cinema) con un intervento radicale sulla legge Finanziaria 2008:

  • si estende il credito d’imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo (finora previsto solo per apporti in denaro per la produzione di opere nazionali) anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all’estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40% sia la misura massima del credito d’imposta;
  • l’obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l’accesso al tax credit, è riferito solo alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all’estero);
  • si prevede la modulabilità delle aliquote del tax credit per la produzione (dall’attuale 15%, al range 15-30%) e si innalza da € 3,5 mln a 6 mln il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda;
  • si prevede un’aliquota massima non superiore al 15% – dunque modulabile (non più in misura pari al 15%) per il tax credit per la distribuzione e si elimina la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive. Inoltre, si innalza (da 1,5) a € 2 mln il limite massimo del beneficio spettante per la distribuzione nazionale di opere italiane e viene espressamente prevista la modulabilità, con decreto ministeriale, anche dell’aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica internazionale.

Inoltre, l’aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata (dal 30) ad un massimo del 40% (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. Infine, si estende l’ammissione al beneficio (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la ristrutturazione,l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive (secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo, avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno “storica” – attiva, cioè, prima del 1° gennaio 1980). A seguito di quest’ultima disposizione, si sopprime, dal 1° gennaio 2016, il credito d’imposta per il ripristino, il restauro e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980 (art. 6, commi da 2-bis a 2-sexies, del D.L. n. 83/12).

30. Credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi

Si estende il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva (deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente – c.d. piano casa). Si demanda ad un decreto ministeriale l’attuazione della disposizione. Si segnala che in attuazione di tale normativa (art. 10, D.L. n. 83/2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015. Il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

31. Credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza

Si istituisce per l’anno 2016 un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale o allarme oppure stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. È previsto un limite complessivo di € 15 mln.

32. Credito d’imposta strumenti musicali

Si istituisce per l’anno 2016 un credito d’imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di € 1.000 per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d’imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista.

 

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